Circolare 1 2021 Detrazione IVA per fatture ricevute a cavallo d’anno

Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti due condizioni (circ. 1/E/2018):

  • l‘imposta è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72, ossia alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA (requisito sostanziale). Si ricorda che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili, mentre le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo;
  • il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale).