Circolare 1 2024 Nuovo regime degli impatriati

L’art. 5 del DLgs. 209/2023 “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale” riscrive la disciplina relativa al regime agevolativo degli impatriati (vedi nostra circolare nr. 8/2022).

Con il nuovo regime, sono agevolati nella misura del 50%, su un ammontare di reddito non superiore a Euro 600.000,00 (anziché nella previgente misura del 70%) i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, ove ricorrano le seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni, a pena di decadenza dai benefici e del rimborso di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento (o periodi di permanenza estera più lunghi come spiegato oltre);
  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Nei casi in cui l’attività sia prestata in favore dello stesso soggetto presso il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

  • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quai sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto, ovvero quelli che sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024, fatto salvo regime transitorio.

Le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione:

  • nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023;
  • nei confronti dei lavoratori sportivi il cui contratto è stato stipulato entro il 31.12.2023.

E’ previsto un ulteriore regime transitorio, secondo cui il nuovo regime si applica, per ulteriori 3 anni (oltre ai 5 “ordinari”), per i soggetti che:

  • trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell’anno 2024;
  • acquistano, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

In tale caso, i redditi agevolati, nell’ulteriore triennio, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, ancorché i soggetti beneficiari abbiano goduto, per il periodo ordinario, di una detassazione maggiore.

Iscrizione all’AIRE

Ai fini della verifica del requisito della residenza estera pregressa, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero, alternativamente, se:

  • iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
  • hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Coesistenza di tre regimi agevolati

Dal 2024 coesistono tre regimi agevolativi validi, rispettivamente, per:

  • i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti fino al 29.4.2019;
  • i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti dal 30.4.2019 e fino al 2023;
  • i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024, fatta eccezione per i soggetti che, avendo trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023, possono ancora fruire del regime di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.

Redditi agevolati

Nel nuovo regime sono agevolate le seguenti tipologie di reddito:

  • i redditi di lavoro dipendente;
  • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • i redditi di lavoro autonomo “derivanti dall’esercizio di arti e professioni”. Sono esclusi dal beneficio i redditi di lavoro autonomo non aventi natura professionale (es. diritti d’autore).

Non sono più agevolati i redditi di impresa.

 Misura “rafforzata”

La misura dell’agevolazione sale al 60% nei seguenti casi:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime; in tale ipotesi, la fruizione del beneficio decorre dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
La seguente tabella confronta le caratteristiche del nuovo regime (salvo il regime transitorio), con quelle del “vecchio” regime.

La seguente tabella confronta le caratteristiche del nuovo regime (salvo il regime transitorio), con quelle del “vecchio” regime.

 

TRASFERIMENTI DI RESIDENZA DAL 30.4.2019 AL 2023

TRASFERIMENTI DI RESIDENZA DAL 2024 (ECCETTO IL REGIME TRANSITORIO)

Residenza estera pregressa

2 periodi di imposta

3 periodi di imposta
(6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo)

Impegno a mantenere la

 residenza in Italia

2 anni

4 anni

Redditi agevolati – Natura

Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa dell’imprenditore individuale

Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo “professionale”

Redditi agevolati – Entità

Nessun limite

Limite annuo di 600.000 euro

Misura dell’agevolazione

Reddito imponibile al 30%
Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia
Reddito imponibile al 50% per gli sportivi

Reddito imponibile al 50%
Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore

Durata dell’agevolazione

5 periodi di imposta
(facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta)

5 periodi di imposta
(5+3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023)

Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia

Non necessaria la discontinuità con l’attività svolta ante trasferimento (con l’eccezione dell’ipotesi di distacco)

La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa

Qualificazione o

specializzazione

Nessuna

Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

 

Circolare 1-2024 regime impatriati