L’art. 5 del DLgs. 209/2023 “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale” riscrive la disciplina relativa al regime agevolativo degli impatriati (vedi nostra circolare nr. 8/2022).
Con il nuovo regime, sono agevolati nella misura del 50%, su un ammontare di reddito non superiore a Euro 600.000,00 (anziché nella previgente misura del 70%) i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, ove ricorrano le seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni, a pena di decadenza dai benefici e del rimborso di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento (o periodi di permanenza estera più lunghi come spiegato oltre);
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Nei casi in cui l’attività sia prestata in favore dello stesso soggetto presso il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quai sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto, ovvero quelli che sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024, fatto salvo regime transitorio.
Le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione:
- nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023;
- nei confronti dei lavoratori sportivi il cui contratto è stato stipulato entro il 31.12.2023.
E’ previsto un ulteriore regime transitorio, secondo cui il nuovo regime si applica, per ulteriori 3 anni (oltre ai 5 “ordinari”), per i soggetti che:
- trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell’anno 2024;
- acquistano, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.
In tale caso, i redditi agevolati, nell’ulteriore triennio, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, ancorché i soggetti beneficiari abbiano goduto, per il periodo ordinario, di una detassazione maggiore.
Iscrizione all’AIRE
Ai fini della verifica del requisito della residenza estera pregressa, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero, alternativamente, se:
- iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
- hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Coesistenza di tre regimi agevolati
Dal 2024 coesistono tre regimi agevolativi validi, rispettivamente, per:
- i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti fino al 29.4.2019;
- i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti dal 30.4.2019 e fino al 2023;
- i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024, fatta eccezione per i soggetti che, avendo trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023, possono ancora fruire del regime di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.
Redditi agevolati
Nel nuovo regime sono agevolate le seguenti tipologie di reddito:
- i redditi di lavoro dipendente;
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- i redditi di lavoro autonomo “derivanti dall’esercizio di arti e professioni”. Sono esclusi dal beneficio i redditi di lavoro autonomo non aventi natura professionale (es. diritti d’autore).
Non sono più agevolati i redditi di impresa.
Misura “rafforzata”
La misura dell’agevolazione sale al 60% nei seguenti casi:
- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime; in tale ipotesi, la fruizione del beneficio decorre dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.
La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
La seguente tabella confronta le caratteristiche del nuovo regime (salvo il regime transitorio), con quelle del “vecchio” regime.
La seguente tabella confronta le caratteristiche del nuovo regime (salvo il regime transitorio), con quelle del “vecchio” regime.
TRASFERIMENTI DI RESIDENZA DAL 30.4.2019 AL 2023 |
TRASFERIMENTI DI RESIDENZA DAL 2024 (ECCETTO IL REGIME TRANSITORIO) |
|
Residenza estera pregressa |
2 periodi di imposta |
3 periodi di imposta |
Impegno a mantenere la residenza in Italia |
2 anni |
4 anni |
Redditi agevolati – Natura |
Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa dell’imprenditore individuale |
Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo “professionale” |
Redditi agevolati – Entità |
Nessun limite |
Limite annuo di 600.000 euro |
Misura dell’agevolazione |
Reddito imponibile al 30% |
Reddito imponibile al 50% |
Durata dell’agevolazione |
5 periodi di imposta |
5 periodi di imposta |
Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia |
Non necessaria la discontinuità con l’attività svolta ante trasferimento (con l’eccezione dell’ipotesi di distacco) |
La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa |
Qualificazione o specializzazione |
Nessuna |
Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione |
Circolare 1-2024 regime impatriati