Circolare 11 2023 Per i redditi da OICR affrancamento con sostitutiva al 14%

Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede, per gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di cui all’art. 44 comma 1 lett. g) del TUIR, la possibilità di considerare realizzati i redditi diversi di natura finanziaria e quelli di capitale maturati al 31 dicembre 2022 e di beneficiare del relativo affrancamento del valore del fondo mediante il versamento d’imposta sostitutiva.

I proventi di cui sopra sono costituiti dalla differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Tale “realizzo” deve quindi essere soggetto a imposta sostitutiva del 14% come previsto anche per le partecipazioni quotate e non quotate possedute al 1° gennaio 2023.

L’opzione dovrà essere resa mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L’opzione per l’affrancamento dei redditi da OICR si applica “a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea”, possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione.

Quindi, oggetto di affrancamento potranno essere i titoli posseduti sia alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione (che deve essere resa entro il 30.6.2023). Inoltre, l’affrancamento sembra essere consentito solo per categorie omogenee di titoli.

Per espressa disposizione normativa, l’opzione per l’affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per il c.d. “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del D.lgs. 461/97.

Considerato che l’imposta sostitutiva in argomento si applica sul realizzo dei redditi di capitale e dei redditi diversi alla data di riferimento, si ritiene utile riepilogare, in sintesi, la disciplina dei redditi degli OICR italiani e per quelli esteri.

Per gli OICR italiani e lussemburghesi storici l’art. 26-quinquies del DPR 600/1973 dispone che i redditi di capitale di cui all’art. 44 comma 1 lett. g) siano soggetti all’imposizione del 26%.

Tuttavia, i proventi di cui sopra devono essere calcolati al netto di quelli riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri secondo le modalità di cui al DM 13 dicembre 2011 a cui continua ad applicarsi il prelievo del 12,50%. Pertanto, per la quota di reddito riferibile a tali proventi l’opzione prevista dalla legge di bilancio 2023 non sembrerebbe vantaggiosa.

In ultimo, nel decidere se avvalersi o meno dell’opzione si deve tener conto del fatto che la stessa è conveniente avendo un’aspettativa rialzista del valore dell’OICR. In tal caso i redditi maturati fino al 31 dicembre 2022 verrebbero assoggettati a tassazione con un’aliquota più favorevole di quella ordinaria.

Circolare 11 2023 Per i redditi da OICR affrancamento con sostitutiva