Circolare 12 2023 Equo compenso

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 la legge n. 49/2023 che, a partire dal 20 maggio, detta nuove regole in materia di equo compenso per i professionisti (ordinistici e non). La legge trova applicazione, con riferimento ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, per i rapporti professionali che hanno per oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile, regolati da convenzioni che hanno per oggetto lo svolgimento di attività professionali, anche in forma associata o societaria, svolte in favore della Pubblica amministrazione e delle imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

La nuova normativa varrà per i soli rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge, essendone espressamente esclusa l’applicazione alle “convenzioni in corso” a quella data, ossia precedentemente sottoscritte.

In particolare, la legge prevede l’”obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali”.

Decreti individuati dalla norma per l’individuazione dell’equo compenso

Per gli avvocati

Decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Per i professionisti iscritti agli ordini e collegi

Decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

Per i professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013

Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale

 Nullità delle clausole vessatorie

La legge, inoltre, prevede la nullità sia delle clausole che prevedano un corrispettivo inferiore all’equo compenso sia delle clausole «squilibrate». La nullità è relativa poiché, come dispone il comma 4, non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità, peraltro, opera solo a vantaggio del professionista e soltanto da costui può essere fatta valere, anche se è rilevabile d’ufficio.

Sono nulle per legge le pattuizioni volte a vietare al professionista di:

  • richiedere acconti nel corso della prestazione

o che consentano al cliente di:

  • modificare unilateralmente le condizioni del contratto
  • o di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

Prescrizione

La nuova legge reca anche una disposizione riguardante lo specifico regime di prescrizione previsto con riferimento:

  • al diritto del professionista al pagamento dell’onorario
  • all’azione di responsabilità professionale

Nel primo caso, il termine di prescrizione decorrerà a partire dal momento in cui cessi il rapporto professionale tra il professionista e uno dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della nuova disciplina e, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, dal compimento dell’ultima di esse.

Nel secondo caso, il termine di prescrizione decorrerà dal giorno di compimento della prestazione da parte del professionista.

Circolare 12 2023 Equo compenso