Circolare 14 2023 Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato

La disciplina di affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023. In tal modo si vuole favorire lo smobilizzo e il rimpatrio degli utili detenuti all’estero in Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

La disciplina opzionale di affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere consente la possibilità, per i soci che siano titolari di partecipazioni in società estere nell’ambito dello svolgimento di un’attività di impresa, di assolvere un’imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili black di tali società non ancora percepiti al 1° gennaio 2023 e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera e distribuiti nel 2022, in modo da poterli distribuire senza doverli assoggettare ad ulteriori prelievi impositivi in Italia.

L’opzione – prevista dai commi da 87 a 95 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022 – si perfezionerà con la compilazione del quadro RQ, Sezione XXV della dichiarazione dei redditi, ma il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023).

Si deve, però, ritenere applicabile la possibilità di effettuare il versamento dal 1° luglio al 31 luglio (il 30 luglio, infatti, cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per effetto dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001.

Non è consentita la compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Le aliquote previste per l’affrancamento sono pari:

  • al 9%, per i soggetti IRES;
  • al 30%, per i soggetti IRPEF.

Ove, però, il rimpatrio degli utili avvenga entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali il 30.6.2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali e, quindi, sono pari rispettivamente al 6% e al 27%.

Con il decreto dell’Economia (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 giugno) e con la risoluzione 34/E/2023 arriva l’attuazione dell’opzione per l’affrancamento degli utili di società estere a fiscalità privilegiata e sono stati diffusi i codici tributo per le imposte sostitutive: «1723» per l’aliquota ordinaria; «1724» per l’aliquota ridotta; «1725» per la differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta.

Cogliamo l’occasione per ricordare che la normativa tributaria prevede alcune disposizioni di sfavore indirizzate a:

  1. persone fisiche che risiedono in Stati considerati a fiscalità privilegiata in quanto annoverati dal DM 4.5.99;
  2. componenti reddituali derivanti da investimenti in società considerate “black list” in virtù del confronto del livello di tassazione effettiva e dell’importo di passive income (regime CFC);
  3. componenti reddituali (negative) derivanti da operazioni intercorse con controparti localizzate in Stati o territori considerati non cooperativi ai fini fiscali in quanto annoverati nella black list Ue.

In particolare, con riguardo al “Regime CFC”, l’articolo 167 del TUIR, dispone un regime di tassazione per “trasparenza”, in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.

I Paesi vengono individuati secondo determinati criteri e sono elencati in una lista. Tale lista riguarda l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere partecipate, situate in Stati con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e dove non è previsto un adeguato scambio di informazioni (Cfc, controlled foreign companies). Tale lista viene richiamata negli articoli del TUIR che disciplinano la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche (articoli 47 e 59) e da persone giuridiche (articolo 89), nonché negli articoli che dettano le regole di tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche nell’esercizio d’impresa (articolo 58) e da soggetti Ires (articolo 89). Tale lista è contenuta nel decreto ministeriale del 21 novembre 2001.

L’obiettivo della norma è attrarre a tassazione, nel Paese dove ha sede il soggetto controllante, i redditi delle entità controllate e risponde a una strategia di contrasto a fenomeni elusivi a livello internazionale. La logica che sottende a tale normativa si basa sull’attribuzione agli azionisti residenti dei profitti conseguiti da una società controllata dislocata in aree a bassa fiscalità, a prescindere dalla loro distribuzione, in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale: si realizza così l’anticipazione del momento impositivo.

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 680) ha previsto che è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano. Con l’art. 1 co. 143 della L. 208/2015 tale penalizzazione è stata riservata agli investimenti in Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all’art. 167 del TUIR allora vigente, basati sul livello di imposizione effettiva e sulla presenza di passive income; la norma è stata ulteriormente modificata dall’art. 5 co. 5 del DLgs. Circolare 14 2023 Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato142/2018, per cui oggi si guarda ai criteri di cui all’art. 47-bis co. 1 del TUIR (livello di tassazione effettiva, o nominale per le partecipazioni non di controllo).

Circolare 14 2023 Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato