Circolare 15 2023 Rivalutazione delle partecipazioni quotate con prospetto del valore normale

Con la circolare n. 16 del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni e sull’affrancamento degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e delle polizze assicurative.

Per le partecipazioni, la legge 197/2022 ha esteso l’agevolazione anche alle partecipazioni quotate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione possedute al 1° gennaio 2023. La rivalutazione delle partecipazioni avviene tramite il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%, o della prima rata, entro il 15 novembre 2023. Per le partecipazioni non quotate, è necessario redigere una perizia giurata di stima entro la stessa data.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la rivalutazione delle partecipazioni quotate richiede la compilazione di un prospetto che indica il valore normale utilizzato per determinare l’onere fiscale. Il valore normale è determinato sulla base della media aritmetica delle quotazioni borsistiche di dicembre 2022.

Nel caso in cui il contribuente intenda vendere la partecipazione prima del 15 novembre 2023, è necessario fornire prova all’intermediario del pagamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata prima della vendita.

Per gli OICR, l’articolo 1 della legge 197/2022 consente di affrancare i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso delle quote o azioni. L’opzione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 14% sulla differenza tra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L’opzione andava comunicata entro il 30 giugno 2023 all’intermediario presso il quale è custodito il rapporto, o nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2022. È possibile avvalersi dell’affrancamento prima del pagamento dell’imposta da parte dell’intermediario, a condizione che il pagamento sia stato effettuato entro il 30 giugno 2023 e l’intermediario effettui il versamento entro il 16 settembre 2023.

Le polizze assicurative possono essere affrancate sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. È richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% entro il 16 settembre 2023, previa attivazione del regime da parte del contribuente. La norma si applica alle polizze vita dei rami I e V secondo il codice delle assicurazioni private, escludendo i contratti del ramo III e le polizze di “puro rischio”, tuttavia alcuni contratti assicurativi specifici sono esclusi dall’affrancamento. La data di stipula dei contratti assicurativi non è rilevante ai fini dell’affrancamento.

Circolare 15 2023 Rivalutazione delle partecipazioni quotate con prospetto del valore normale