Circolare 16 2023 Detrazione iva per acquisto immobile destinato a casa vacanze

Con la risposta all’interpello n.392 del 24 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ribadisce le condizioni necessarie per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ad un immobile abitativo da destinare all’esercizio di un’attività di locazione turistica, anche nel caso in cui l’attività sia svolta da terzi in “outsourcing”.

Il caso esaminato è piuttosto ricorrente: una società immobiliare acquista un fabbricato abitativo con l’intento di locarlo a terzi per brevi periodi come “casa vacanze”.

La società afferma di voler continuare l’attività turistico-ricettiva intrapresa dalla società venditrice, affidandone la gestione a quest’ultima, che si troverà di fatto a operare in veste di outsourcer (sulla base di un mandato con rappresentanza, conferito dalla società immobiliare, in forza del quale gli atti giuridici posti in essere dal mandatario produrranno i loro effetti direttamente in capo al mandante).

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’immobile, nel caso prospettato, in deroga a quanto previsto dall’art. 19bis1 del DPR n. 633/72, può essere considerato strumentale a prescindere dalla sua classificazione catastale, e pertanto è detraibile l’imposta relativa alle spese di acquisto e manutenzione, come già chiarito con la risoluzione n.18/2012.

Conclusione coerente anche con la Corte di Cassazione, secondo cui la detrazione “postula una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all’impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché risultino in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa stessa” (tra le molte, Cass. n. 3455/2014). Per cui, anche in giurisprudenza, è stato ritenuto ammissibile il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sulla ristrutturazione di fabbricati abitativi destinati all’attività di affittacamere o case per vacanza, valorizzando la destinazione del bene agli scopi dell’impresa (cfr. Cass. n. 8628/2015 e Cass. n. 11333/2020).

Nella risposta si afferma inoltre che la detraibilità del tributo non risulta invalidata dalla circostanza che il soggetto passivo intenda affidare a una società terza (in questo caso coincidente con la società che ha ceduto l’immobile) l’esercizio dell’attività turistico-alberghiera.

In ultimo, si ribadisce l’applicazione dell’aliquota del 10% per le prestazioni relative all’attività di gestione di una “casa vacanze”, anche per il tramite di un soggetto terzo (n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).