Circolare 19 2023 Credito ricerca e sviluppo: pronto decreto per la certificazione delle attività

È pronto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per la certificazione che le attività svolte rientrino tra quelle che danno diritto al credito d’imposta in ricerca e sviluppo.

Il provvedimento, non ancora emanato, ha l’obiettivo di attuare quanto previsto dal decreto legge 73/2022, ovvero il decreto Semplificazioni. (vedi nostre circolari nr. 11/2022 e 21/2022)

Tale decreto ha previsto la possibilità per le imprese di chiedere una certificazione  che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare per la loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, tra quelli che danno diritto all’agevolazione.

La certificazione ha effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, eccezion fatta per il caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Con la conseguenza che gli atti successivi, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, diversi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

Tale certificazione si potrà richiedere per i crediti a partire dal 2020. La certificazione potrà essere preventiva o successiva alla fruizione dell’agevolazione.

Gli effetti vincolanti scattano dopo il completamento di valutazione da parte del ministero delle Imprese e del made in Italy – Mimit che potrà richiedere al certificatore documentazione supplementare da fornire entro 15 giorni, prorogabili di altri 15, dalla richiesta. E il ministero dovrà completare l’attività di controllo nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione integrativa.

A tal fine il nuovo decreto istituirà anche un apposito albo dei certificatori, gestito dal Mimit.

Potranno iscriversi:

  • persone fisiche in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici, purché nei tre anni precedenti abbiano valutato almeno 15 progetti;
  • imprese specializzate in consulenza alle imprese in questo campo, sempre con il vincolo dei 15 progetti già valutati;
  • Competence center;
  • centri di trasferimento tecnologico 4.0;
  • poli europei dell’innovazione digitale, le università e gli enti pubblici di ricerca.

Sarà compito dell’impresa la scelta del certificatore, che sarà pagato dalla stessa. Il soggetto, una volta certificate le attività, invierà il contenuto della certificazione al Mimit.

La certificazione deve contenere i seguenti elementi:

  • informazioni relative a capacità organizzativecompetenze tecniche dell’impresa, per attestare l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  • descrizione dei progettirealizzati o in corso di realizzazione e delle fasi di realizzazione;
  • motivazioni tecnichesulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta;
  • dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di assenza di situazioni di conflitto di interesse, in quanto coniuge o parente entro il quarto grado o di partecipazione;
  • ulteriori informazionie gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.

Per l’entrata in vigore serviranno ancora:

  • visto della Corte dei conti;
  • pubblicazione del Dpcm sulla Gazzetta ufficiale;
  • decreto direttoriale che fissa le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo;
  • Linee guida integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta.

Circolare 19 2023 Certificazione Ricerca Sviluppo