Circolare 2 2024 Piano Transazione 5.0

L’articolo 38 del Decreto legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (decreto PNRR), definisce le regole del nuovo Piano Transizione 5.0 (in G.U. 02.03.2024).

Per la sua effettiva applicazione occorrerà attendere il decreto attuativo del Mimit – Ministro delle imprese e del made in Italy.

Beneficiari

Imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.[1]

Sono escluse le imprese in difficoltà finanziarie o destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza del beneficio 5.0 è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti e spese ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti:

  • beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B del Piano 0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

a condizione che, tramite gli stessi:

  • si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%

o, in alternativa,

  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure citate sono inoltre agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse.

Per i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri UE con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione dal 120% al 140% a seconda dell’efficienza delle celle.

  • le spese per la formazione del personale in tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni, e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto – nel caso di investimento che consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento- nella misura del:

%

quota di investimento

35

fino a 2,5 milioni di euro

15

fino a 2,5 milioni di euro

5

oltre i 10 milioni di euro e fino massimo di 50 milioni di euro per anno

Le aliquote del credito d’imposta – nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono pari a:

%

quota di investimento

40

fino a 2,5 milioni di euro

20

fino a 2,5 milioni di euro

10

oltre i 10 milioni di euro e fino massimo di 50 milioni di euro per anno

Infine, nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:

%

quota di investimento

45

fino a 2,5 milioni di euro

25

fino a 2,5 milioni di euro

15

oltre i 10 milioni di euro e fino massimo di 50 milioni di euro per anno

Cumulabilità

Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili:

  • con il credito d’imposta 4.0
  • con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

Utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari, entro la data del 31 dicembre 2025.

L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Non si applicano i limiti di legge delle compensazioni.

Non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP.

Recapture

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto e il maggior credito d’imposta utilizzato in compensazione deve essere riversato.

Adempimenti e certificazioni

Le imprese, prima (ex ante) e dopo (ex post) aver effettuato l’investimento, dovranno procedere a:

  • una certificazione ex ante al GSE;
  • una comunicazione ex ante al Mimit;
  • una certificazione ex post al GSE;
  • una comunicazione ex post al Mimit.

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo) e riguarderanno rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e le Energy Service Company (ESCo).

L’interconnessione dovrà far parte di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni; non è prevista l’auto-dichiarazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano 4.0.

Al termine dell’investimento il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta definitivo, utilizzabile in compensazione.

Oneri documentali

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

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[1]Sono comprese anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Non rileva la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione e il regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Circolare 2-2024 Piano transizione 5.0