Circolare 20 2023 Operativo il Registro dei titolari effettivi – comunicazioni entro 60 gg

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 di lunedì 9 ottobre del Decreto del MIMIT 29.9.2023, che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti, è operativo il Registro dei titolari effettivi. Entra di conseguenza in vigore l’obbligo di comunicazione entro il termine perentorio dell11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, Sezione autonoma, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche (Titolare Effettivo).

Sarà inoltre obbligatorio comunicare al Registro Imprese:

  • le eventuali variazioni dei dati, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione;
  • la conferma dei dati e le informazioni comunicati annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma dei dati con il deposito del bilancio.

 Vi invitiamo a prendere visione delle informazioni necessarie affinché possiate procedere all’adempimento. Qualora intendiate avvalervi dell’assistenza dello Studio per assolvere all’obbligo, Vi chiediamo di prendere contatti con lo stesso entro il 30 ottobre.

Ricordiamo che, secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla anche indirettamente un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione dei dati del titolare effettivo:

  • le imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, e altre società di capitali),
  • le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche),
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi).

I soggetti obbligati costituiti dopo il 9 ottobre 2023 provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri.

Per le società, spetta agli amministratori l’invio delle informazioni sulla titolarità effettiva. Per le fondazioni provvede il fondatore se in vita, oppure coloro a cui è attribuita la rappresentanza/amministrazione, per i trust il fiduciario.

La pratica di comunicazione, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato; può essere assolto mediante il “Modello TE” utilizzando il software «DIRE», messo a disposizione del servizio web delle Camere di Commercio.

Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che può invece supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).

Di seguito il link delle informazioni per l’adempimento:

https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home.

L’omessa o tardiva comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro, accertata e contestata dalla Camera di commercio competente in capo a ciascun soggetto obbligato.

Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.