Circolare 23 2023 Credito ricerca e sviluppo, prorogata la sanatoria a giugno 2024

L’art.5 della bozza del D.l. Anticpi, proroga i termini per il riversamento del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo.

Si rammenta che ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è stata data la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d’imposta sopra indicati) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

In base alle nuove disposizioni, i termini vengono così fissati:

entro il 30 giugno 2024 (anziché 30 novembre 2023) va inviata apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta;

entro il 16 dicembre 2024 (anziché 16 dicembre 2023) va versato l’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate;

– per chi sceglie il versamento in tre rate, la prima va corrisposta entro il 16 dicembre 2024 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 (anziché, rispettivamente, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025).

Grazie a queste proroghe, le imprese potranno decidere, con migliore consapevolezza, se aderire o meno alla sanatoria, valutandone i vantaggi e i rischi, anche tenendo conto:

1) delle linee guida che devono essere emesse dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) entro il 31 dicembre 2023;

2 ) della certificazione prevista dall’articolo 23, commi 2-8, Dl 73/2022 e successive modifiche, il cui Dpcm di attuazione non è ancora stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»;

3) della sentenza della Cassazione – sezioni Unite (udienza del 12 settembre 2023) sulla distinzione tra credito non spettante e credito inesistente;

4) della riforma fiscale che interverrà sulla distinzione di cui al punto precedente.

La scelta è legata di prevedere tale proroga è legata alla recente introduzione del meccanismo ( già indicato in precedenza) della certificazione delle attività, che dovrebbe entrare in vigore a inizio 2024 dopo l’emanazione delle linee guida da parte del Mimit e la costituzione dell’Albo dei certificatori.

L’idea di base è quella di consentire alle aziende, una volta conosciute le regole previste dalle linee guida, di scegliere se certificare le attività effettuate oppure, in caso di non conformità, provvedere al riversamento spontaneo.

Circolare 23 2023 Proroga sanatoria R&D