Circolare 24 2023 Nuovo regime sugli impatriati

Sulla base di quanto previsto dal “Decreto Anticipi”, ossia il decreto legge collegato alla manovra di bilancio approvato lunedì ottobre in Consiglio dei Ministri, cambiano le agevolazioni previste per gli impatriati.

Dal 2024, infatti, saranno abrogati il regime speciale per i lavoratori impatriati e le agevolazioni per il rientro dei cervelli.

Nelle ipotesi più favorevoli, secondo la disciplina attuale, queste misure possono comportare la detassazione del 90% del reddito percepito dal lavoratore impatriato. Con la nuova misura, invece, ci si fermerà al 50 per cento.

La versione più favorevole degli incentivi, tuttavia, continuerà ad applicarsi a chi otterrà la residenza fiscale in Italia entro il prossimo 31 dicembre.

I nuovi requisiti

L’agevolazione consiste nella possibilità di far concorrere al reddito complessivo solo il 50% dei redditi da lavoro dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei redditi da lavoro autonomo, purché prodotti in Italia dal contribuente che si è trasferito.

Le condizioni per accedere al nuovo regime agevolato dal 2024 sono restrittive:

  • l’agevolazione è riservata ai lavoratori con i requisiti di alta specializzazione o qualificazione, come definiti dal decreto legislativo 108/2012 e dal decreto legislativo 206/2007. Sono esclusi dall’agevolazione lavoratori non qualificati;
  • i lavoratori non devono aver risieduto in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti a quello del trasferimento e devono impegnarsi a risiedere nel territorio italiano per almeno cinque. Secondo l’attuale normativa è sufficiente aver risieduto all’estero per due anni. Inoltre, se la residenza sarà nuovamente trasferita oltrefrontiera prima del termine di permanenza in Italia, scatterà la decadenza dai benefici: in pratica, il Fisco recupererà le imposte sul reddito detassato, con sanzioni e interessi;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta in Italia in base a un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello per cui il lavoratore era impiegato all’estero (o da un soggetto dello stesso gruppo); non praticabile, dunque, al lavoratore che si trasferisce in Italia per lavorare nella controllata italiana di un gruppo internazionale;
  • l’attività deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) nel territorio dell’Italia. Dovranno essere forniti chiarimenti su come considerare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working da un paese straniero.

In ultima, per poter beneficiare del regime agevolato, il lavoratore che si trasferisce in Italia deve essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) o, in alternativa, deve aver avuto la residenza in un altro Stato in base alla convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il triennio precedente al trasferimento.

 

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