Circolare 8 Revisione della tassazione della previdenza complementare

Con riferimento alla previdenza complementare, la riforma fiscale prevede la revisione della tassazione dei rendimenti delle attività secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di una aliquota di imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica.

Regime fiscale attuale

Il regime fiscale attuale prevede la deducibilità dei contributi, la tassazione dei rendimenti che risultano dalla gestione degli investimenti, la tassazione delle prestazioni erogate. In particolare:

  • i contributi versati sono deducibili dal reddito fino al limite massimo di 5.164,57 euro l’anno;
  • nella fase di gestione degli investimenti, al risultato di gestione delle forme complementari viene applicata un’imposta sostitutiva pari al 20%, ovvero dal 24% al 12,50% per la parte del risultato di gestione derivante dalla detenzione di titoli di Stato e assimilati;
  • le prestazioni di previdenza complementare sono tassate in base alla loro natura e con un’imposta sostitutiva con aliquote di favore rispetto alle aliquote sul reddito delle persone fisiche, che, nel caso della rendita e del capitale, si riduce al crescere degli anni di partecipazione al sistema fino a raggiungere il 9%.

Previsioni della riforma fiscale

  • È verosimile che possa esserci un intervento migliorativo, considerando la funzione integrativa e sociale dei fondi pensione e la valenza di strumento di diversificazione del rischio previdenziale;
  • Si potrebbe prevedere la possibilità di usare in anni successivi la deducibilità non goduta in uno specifico anno di imposta. Parimenti, si potrebbe valutare la possibilità di attivare incentivi di carattere finanziario per i più giovani, con una contribuzione aggiuntiva a carico dello Stato nei primi 36 mesi di occupazione, con versamento selettivo collegato alla prova dei mezzi e alla onerosità della forma previdenziale prescelta;
  • La riforma fiscale prevede poi la revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa(attualmente è sul maturato) con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di una aliquota di imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica.

Casse di previdenza

  • Si conferma in primo luogo la deducibilità della contribuzione al pilastro obbligatorio. Si prevede poi la applicazione di una imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria.
  • L’aliquota applicata attualmente è pari al 26%; tra i rumors, si ipotizza una aliquota posizionata al 20-22%.
  • Per quel che riguarda i fondi pensione, la base imponibile della prestazione pensionistica (fase di erogazione) viene, infatti, calcolata al netto dei rendimenti conseguiti. In questo modo, nella fase dell’erogazione viene tassata la sola parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati; non vengono, quindi, tassati i rendimenti conseguiti (già tassati nella fase di maturazione).
  • Per quel che riguarda le Casse di previdenza, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche viene, invece, calcolata al lordo dei rendimenti conseguiti. Si assoggetta così a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella fase del versamento che la parte dei rendimenti già tassati nella fase di maturazione.

Circolare 8 2023 Revisione della tassazione della previdenza complementare