La Corte di Cassazione con l’ordinanza 26515 del 30 settembre 2021 ha affermato che, in base al principio di neutralità dell’IVA e di proporzionalità degli obblighi imposti al contribuente, va riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA di rivalsa a monte, sia pure per un’operazione non effettivamente posta in essere, ove il cedente abbia provveduto, come nel caso di specie, a versare l’imposta esposta nella relativa fattura in esecuzione di una transazione fiscale conclusa nell’ambito di una procedura di concordato preventivo.
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