Voto determinante e deliberazioni unanimi del CdA: la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 195

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 195 del 17 novembre 2020 in materia di legittimità della clausola statutaria che subordini la validità delle deliberazioni del CdA al voto favorevole di uno o più amministratori ex artt. 2388 e 2475 c.c.

La massima riconosce la legittimità delle clausole statutarie che:

– stabiliscano che le deliberazioni del CdA di S.p.A o di S.r.l. siano validamente assunte solo se, oltre al quorum stabilito dalla legge o dallo statuto, ricorra anche il voto favorevole, o non ricorra il voto contrario, di uno o più determinati amministratori, individuati in virtù della carica che ricoprono o della “provenienza” della loro nomina o di altri idonei criteri di determinazione;
– subordinino, con effetto analogo, la valida assunzione delle deliberazioni del CdA di S.p.A. o di S.r.l. al voto favorevole di tutti gli amministratori in carica.

Le motivazioni che possono suggerire l’introduzione del voto determinante sono di norma relative alla presenza di soci con interessi diversi, e questa soluzione potrebbe essere molto utile al fine di consentire il raggiungimento di un buon equilibrio nell’assetto organizzativo e nella governance societaria.

Fino ad oggi i Notai (si veda la massima 56/2015 del notariato di Firenze), per le sole S.r.l. consideravano legittima l’adozione di clausole statutarie con cui si riservava a uno o più amministratori nominati dai soci (singolarmente ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. o dai soci di minoranza), il diritto di veto con riferimento alle sole decisioni relative al compimento di atti od operazioni gestorie.

Tale recente massima della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, consente, dunque, di prevedere negli statuti societari clausole che stabiliscano il voto determinante o il diritto di veto in capo ad uno o più amministratori o addirittura subordinino l’assunzione della delibera all’unanimità di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Tali previsioni statutarie sono infatti da considerarsi, oggi, pienamente legittime, sia per le S.r.l. che per le S.p.A.

L’importanza di quanto espresso dal Notariato milanese, nella suddetta massima, è avvalorato dal fatto che nella prassi societaria si verifica molto spesso un utilizzo frequente, ancorchè mediante l’utilizzo di patti parasociali, di tali pattuizioni in quanto esse permettono, sia la coesistenza di diversi assetti societari, sia di riflettere nell’attività gestoria le forze contrattuali che sottendono il rapporto associativo.

Di seguito la massima pubblicata sul sito del Consiglio.

Massima Consiglio Notarile di Milano 17.11.2020 n. 195