Assemblee societarie a distanza fino al 31 luglio 2023

Il decreto Milleproroghe ha posticipato il termine, stabilito dal decreto Cura Italia, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, in vigore fino al 31 luglio 2022, prorogandolo al 31 luglio 2023. Fino a tale data, nell’avviso di convocazione si potrà prevedere lo svolgimento delle riunioni attraverso mezzi di telecomunicazione ovvero, per le società a responsabilità limitata, si potranno assumere le deliberazioni mediante la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto. La disposizione si applica alle assemblee tenute entro la data del 31 luglio 2023, indipendentemente dalla data della loro convocazione.

Pertanto, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee delle società potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2023.

In particolare fino a tale data sarà la possibilità di:

– prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio

– consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto);

– obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali.

La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche per CdA e collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che ciò preveda espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.

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