Nel richiamare le nostre circolari 21/2021 e 7/2022, riguardanti la dicitura da apporre su documenti e fatture rilevanti ai fini del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 e ordinari, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate era intervenuta con risposta 270/2022, chiarendo che “la dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto.”
Tale risposta, che ha creato non pochi problemi alle aziende, è stata oggetto di analisi da parte del Mef, il quale dopo confronto con l’Agenzia delle Entrate, in un’ottica di semplificazione, si è pronunciato stabilendo che: “ in linea generale il riferimento normativo dovrebbe essere indicato anche nel ddt, tuttavia, anche in assenza di ciò, il documento è ritenuto valido qualora la fattura emessa dal fornitore (sulla quale deve essere indicata la norma agevolativa) richiami in modo univoco il ddt”.