Compensi reversibili senza imposte in Italia

COMPENSI REVERSIBILI SENZA IMPOSTE IN ITALIA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 330 pubblicata in data  22 maggio 2023, si è pronunciata in merito al trattamento fiscale dei compensi c.d. reversibili erogati all’amministratore da una società italiana. In particolare, afferma che i suddetti compensi, con obbligo di riversamento a favore di una società del gruppo non residente, sono regolati a livello convenzionale dalle disposizioni dell’art. 7 del modello OCSE.

Di conseguenza, i compensi in parola, versati direttamente alla società non residente, senza alcun transito materiale delle somme in capo all’amministratore, sono assoggettati a tassazione nel solo Stato estero di residenza della società beneficiaria, nella misura in cui questa non abbia stabile organizzazione in Italia, e su di essi non grava alcuna ritenuta a carico della società italiana che materialmente li corrisponde.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è quella per cui, difettando il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero il possesso del reddito, a norma dell’art. 1 del TUIR, l’amministratore non è tenuto a versare alcuna imposta, che egli sia residente o no. Il presupposto impositivo è, invece, tale in capo alla società estera beneficiaria, la quale deve includere nel proprio reddito il compenso riversato.

Si può concludere che l’assenza di una imposizione italiana per i redditi d’impresa prodotti in Italia senza S.O. è infatti prevista, oltre che dall’art. 7 del modello OCSE, dalla normativa interna (art. 23 comma 1 lettera e) del TUIR), per cui i suddetti principi potrebbero estendersi anche ai rapporti con imprese beneficiarie residenti in Stati senza Convenzione.

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