Crediti d’imposta R&S&I, Legge Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022 proroga fino al 2031 il credito di imposta ricerca e sviluppo, ma dal 2023 l’agevolazione fiscale passerà dal 20% al 10% con un limite massimo di 5 milioni di euro. Confermati, invece, fino al 2025 i crediti di imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica. Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Credito di imposta R&S

La legge di Bilancio 2022 conferma e prevede la validità del credito di imposta per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2031, riducendo però dal 2023 la percentuale di agevolazione fiscale.

In particolare, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, resta confermata la misura percentuale del 20% delle spese agevolabili, con un tetto di 4 milioni di euro, già prevista dalla legge di Bilancio 2020.

Si ridurrà invece al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.

In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.

Ricerca e sviluppo

Nel 2022

Dal 2023 fino al 2031

20% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 4 milioni di euro

10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro

 

Credito di imposta per attività di innovazione tecnologica

Il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica è, invece, confermato fino al 2025.

Nel 2022 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 l’agevolazione fiscale rimane quella fissato dalla legge di Bilancio 2020 (comma 201): 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, invece, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5% delle spese agevolabili, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.

Innovazione tecnologica

Nel 2022 e 2023

Nel 2024 e 2025

10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro

5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro

 

Transazione ecologica e innovazione digitale 4.0

La legge di Bilancio 2022 interviene anche sulle aliquote agevolative del credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, prorogato anch’esso fino alla fine del 2025.

In particolare, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito di imposta è pari al 15% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per il periodo d’imposta successivo, il credito di imposta scenderà al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta si ridurrà ulteriormente al 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.

Innovazione tecnologica transazione ecologica e innovazione digitale 4.0

2022

Nel 2023

Nel 2024 e 2025

15% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro

10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro

5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro

 

Credito di imposta per attività di design e ideazione estetica

Anche il credito di imposta per attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software è prorogato fino al 2025. L’agevolazione fiscale in esame, in prima istanza, si rivolge alle imprese operanti nel mercato del tessile, della moda e dell’occhialeria fino a ricomprendere il mercato calzaturiero, orafo nonché del mobile, dell’arredo e della ceramica. Il Ministero per lo Sviluppo economico ha fornito un’interpretazione estensiva della norma, la quale, dunque, è applicabile anche alle imprese con diversa mission rispetto a quella rappresenta nel testo di legge e, ciò, al fine di assicurare, inevitabilmente, una diretta e concreta valorizzazione del nostro Made in Italy, a prescindere dallo specifico prodotto commercializzato o dall’area di business in cui la singola impresa si trova a competere.

Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, il credito di imposta sarà riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Dal periodo di imposta successivo e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta sarà pari al 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale 2 milioni di euro.

In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, il credito di imposta è riconosciuto nelle misure indicate in tabella.

Design e ideazione estetica

Nel 2022 e 2023

Nel 2024 e 2025

10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro

5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro

Spese ammissibili

La legge di Bilancio 2022 non interviene sugli altri aspetti della disciplina.

Restano pertanto confermate le voci di spese ammissibili.

In particolare, per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di Bilancio 2020), sono ammesse:

  • le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
  • le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Per le attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di Bilancio 2020), sono agevolabili:

  • le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
  • le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.

Per quanto riguarda le attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di Bilancio 2020), invece, rientrano tra le spese ammissibili:

  • le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
  • le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta;
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.

Riconoscimento del credito d’imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.