Lo scorso 11 dicembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288, è stato pubblicato un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riduce il tasso d’interesse legale dall’attuale 5% al 2,5% all’anno a partire dal 1° gennaio 2024. Questa modifica rappresenta un’inversione rispetto all’anno precedente, quando il tasso era salito dall’1,25% al 5%.
Il tasso d’interesse legale è stabilito annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, basandosi sul rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con una durata massima di dodici mesi e tenendo conto dell’inflazione registrata nell’anno precedente. La variazione deve essere pubblicata entro il 15 dicembre dell’anno precedente.
Le principali conseguenze riguardano gli aspetti fiscali e contributivi, inclusi il ravvedimento operoso e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali. Il nuovo tasso si applica pro rata temporis, ovvero al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 in poi.
La riduzione del tasso influisce anche sul calcolo degli interessi per i capitali dati a mutuo e gli interessi che contribuiscono alla formazione del reddito d’impresa.
Per quanto riguarda le sanzioni civili per il ritardo nei versamenti contributivi, queste possono essere ridotte fino al tasso di interesse legale in determinate circostanze, come incertezze dovute a orientamenti giurisprudenziali contrastanti, intervento doloso di terzi segnalato alle autorità, crisi aziendali o eventi eccezionali che colpiscono le aziende agricole o enti non economici.
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