Decreto Liquidità e versamento dell’imposta di bollo

Il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) modifica il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
  2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.

Viene quindi introdotta una modalità di versamento alternativa all’ordinaria: il versamento del primo trimestre, se di importo inferiore a 250 euro, viene spostato alla scadenza prevista per il secondo (20 luglio); inoltre, se cumulativamente il tributo dovuto per il primo e secondo rimane al di sotto tale soglia, tale versamento può ulteriormente essere differito alla scadenza del terzo trimestre (20 ottobre).

Come confermato anche dalla relazione accompagnatoria al decreto, per il terzo e quarto trimestre non sono previsti differimenti, quindi la relativa imposta di bollo dovuta deve essere corrisposta alle scadenze ordinarie, rispettivamente 20 ottobre e 20 gennaio.