Il c.d. “Decreto Rilancio” stabilisce che non sono dovuti il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.
Ad integrazione della nostra circolare n. 31/2020, vi segnaliamo che Fonti del MEF, in data 14.5.2020 (come riportato anche ne “Il Sole 24 Ore” e “Italia Oggi” del 15.05.2020), hanno precisato quanto segue.
Il saldo 2019 e il primo acconto IRAP 2020 dovuti a giugno sono definitivamente cancellati per tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 250 milioni di euro (ad eccezione di banche, assicurazioni, intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziarie, amministrazioni pubbliche).
Questa interpretazione deriverebbe dalla relazione tecnica al decreto ad oggi non ancora diffusa.
L’interpretazione secondo cui i versamenti dovuti a giugno 2020 sarebbero solo differiti al 2021 “è priva di fondamento” secondo il MEF.
Tale chiarimento è stato formulato dopo la richiesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che auspica che la lettera della norma sia in linea con le dichiarazioni del MEF.