Disegno di legge che prevede l’obbligatoria adozione del modello 231

La disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica non prevede alcuna obbligatorietà circa l’adozione del modello organizzativo 231, ossia, in base al principio dell’autocontrollo, è riconosciuta all’ente la facoltà di adottarlo.

Lo scorso mese di luglio, per iniziativa di un gruppo di senatori, è stato presentato un disegno di legge modificativo del D.Lgs. n. 231/2001 che prevede l’obbligatoria adozione del modello 231 per determinate categorie di enti collettivi.
Le società di capitali che, anche solo in uno degli ultimi 3 esercizi, hanno conseguito un attivo dello stato patrimoniale non inferiore a € 4.400.000, o ricavi di vendite e prestazioni pari o superiori a € 8.800.000, nonché le società controllanti ai sensi dell’art. 2359 C.C. di una o più srl, spa, sapa, cooperative che hanno raggiunto o superato i detti limiti dimensionali, devono approvare con delibera dell’organo amministrativo o dell’assemblea dei soci l’adozione del modello organizzativo 231 e nominare l’organismo di vigilanza.

Entro 10 giorni tale delibera deve essere depositata presso la Camera di commercio di riferimento, e l’inosservanza di questo obbligo comporta una sanzione amministrativa di € 200.000, applicata anche nel caso di mancata nomina dell’organismo di vigilanza. La sanzione è altresì applicata per ciascun anno solare in cui permane l’inosservanza di entrambi i detti obblighi: mancato deposito e mancata nomina dell’organismo di vigilanza.
Qualora il deposito della delibera avvenga tardivamente, la sanzione amministrativa è di € 50.000.
Per consentire l’adeguamento alle disposizioni della norma, le sanzioni saranno applicate a partire dal 30.10.2019.

Trattasi, come anticipato, di una proposta di legge per la quale andrà pertanto seguito l’iter legislativo.