Imposta di donazione sulle liberalità formate all’estero

L’imposta di donazione prevista dal D.lgs. 346/1990 è “dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.”

Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 7/2024, affermando che la donazione di denaro che era depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata da un cittadino residente all’estero a un beneficiario, che risiede in Italia, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.