Investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati nel 2022 entro il 30 giugno

Il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022, al fine di fruire del credito d’imposta del 50% scade il 30 giugno 2023.

La misura prevista dal c.d. DL “Aiuti” stabilisce che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B (es. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni) annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento”, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Qualora l’investimento in beni immateriali 4.0 venga effettuato successivamente al suddetto termine del 30 giugno 2023, ma entro il 2023, il credito d’imposta applicabile sarà pari al 20%.

Per quanto riguarda i periodi successivi le aliquote agevolative subiranno delle riduzioni. In particolare, è previsto che:

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni (codice tributo “6934”).

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