LOCAZIONE DI UTENSILI E MACCHINE, SE ACCESSORIA, È ESENTE DA IVA
Grazie a una controversia riguardante la dazione in affitto di un immobile dotato di utensili e macchine ivi fissati stabilmente, la corte UE è intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 135, par. 2, lettera c), della direttiva n. 2006/112/Ce sull’Iva.
Nella sentenza 4 maggio 2023, la Corte europea si è espressa in merito al rapporto tra la previsione dell’art. 135, par. 1, lettera l), della direttiva n. 2006/112/CE, che considera esente da IVA l’affitto e la locazione di beni immobili e la previsione dell’art. 135, par. 2, lettera c), della stessa direttiva n. 2006/112/CE, che esclude l’esenzione per le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente.
Gli eurogiudici hanno interpretato la suddetta normativa stabilendo che la suddetta previsione non si applica alla locazione di utensili e macchine fissati stabilmente, nel caso in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto ad una prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata nell’ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in virtù dell’articolo 135, par. 1, lettera l), di detta direttiva.
A favore di questa interpretazione, depongono le indicazioni fornite dalla stessa Corte, secondo cui la locazione di un bene immobile e la prestazione di servizi ad essa connessa possono costituire un’unica prestazione di locazione di un bene immobile ai fini dell’IVA (causa C 392/11).
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