Locazioni brevi e turistiche – Obbligo Codice Identificativo Nazionale – CIN

Dando seguito a nostra circolare  18/2023, ricordiamo che l’ emendamento del 28 novembre, al DL 145/2023, collegato alla legge di Bilancio 2024,  ha introdotto l’obbligo per i contratti di locazione breve e a tutti gli altri contratti aventi ad oggetto la concessione in godimento, per finalità turistiche e alberghiere, di unità immobiliari a uso abitativo, di attribuzione di un codice identificativo nazionale “CIN”.

Il CIN verrà assegnato dal Ministero dei Trasporti, tramite procedura automatizzata, previa istanza telematica del locatore, recante i dati catastagli degli immobili e in caso di locazione in forma di impresa, l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento. Inoltre, gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici, hanno l’obbligo di indicarlo negli annunci pubblicati.

In caso di svolgimento dell’attività turistica in forma imprenditoriale (con limite numerico di 4 unità), il titolare sarà soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il comune ove svolge l’attività. Le unità immobiliari in forma imprenditoriale, inoltre, dovranno essere munite di requisiti di sicurezza sugli impianti previsti dalla normativa statale e regionale (rilevazione di gas combustibili e monossidi, estintori, ecc.)

L’obbligo di richiesta del CIN sarà obbligatorio a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sanzioni

La mancata richiesta del CIN comporterà una sanzione da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile, mentre la mancata esposizione sarà sanzionata da 500 a 5.000 euro. Inoltre, l’assenza dei requisiti di sicurezza per le attività imprenditoriali, sarà soggetta ad una sanzione da 2.000 a 10.000 euro.