Proroga della fatturazione elettronica per i carburanti

Con la pubblicazione in G.U. del D.L.n.78 del 28 giugno 2018, è stata prorogata ufficialmente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita IVA, uniformando cosi la normativa a quella generale prevista per la fatturazione elettronica tra privati.

Rimangono confermate le norme previste per la deducibilità dei costi, di conseguenza dal 1° luglio 2018 la deducibilità dei costi di acquisto e la detraibilità dell’Iva degli stessi sarà possibile con l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento: carte di credito, carte prepagate, carte di debito emesse da operatori finanziari.

Sarà quindi possibile continuare ad utilizzare le schede carburanti fino al 31 dicembre 2018 ma il pagamento dovrà comunque avvenire con strumenti tracciabili.

E’ invece confermata l’entrata in vigore della fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica dal 1° luglio 2018.

 

Obbligo/ Adempimento

Decorrenza

Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori

1.7.2018

Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio per autotrazione da parte di distributori stradali

1.1.2019

Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori /

subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto pubblico

1.7.2018

Tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del relativo costo

1.7.2018

Abrogazione scheda carburante

1.1.2019