Super-ammortamenti entro fine anno

Nella bozza della legge di bilancio 2019 non è prevista la proroga dei super-ammortamenti, ma soltanto quella degli iper-ammortamenti, ancorchè con alcune modifiche.
Al fine di fruire dei super-ammortamenti 2018, che consentono di operare una maggiorazione del 30% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Il contribuente deve conservare documentazione giustificativa (es. copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).
Inoltre, i super-ammortamenti per gli investimenti effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2019 spettano anche se, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2018, l’investitore decide successivamente di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
Per individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato e quindi se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza.
Pertanto rileva la data della consegna o spedizione del bene, ovvero se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
In caso di leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo).