Le modifiche proposte dalla riforma di IRPEF e IRES non incidono sul trattamento fiscale delle spese di rappresentanza e degli omaggi per i professionisti. Analogamente, i nuovi obblighi di tracciabilità introdotti dalla Bozza della Legge di Bilancio 2025, che entreranno in vigore solo dal 2025, riguarderanno esclusivamente i titolari di reddito d’impresa e non i professionisti. Pertanto, per gli esercenti arti e professioni, la disciplina fiscale delle spese di rappresentanza nel 2024 rimarrà invariata rispetto agli anni precedenti e sarà applicata nella dichiarazione Redditi 2025.
Quando i professionisti acquistano beni per regalarli, è necessario distinguere il trattamento fiscale in base al destinatario: clienti oppure dipendenti/collaboratori.
Per quanto riguarda gli omaggi ai clienti, l’art. 54 comma 5 del TUIR li include tra le spese di rappresentanza, deducibili nel limite massimo dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. La nozione di spese di rappresentanza, applicabile anche ai redditi di lavoro autonomo, si basa sul DM 19 novembre 2008, richiedendo il rispetto del principio di inerenza. Tuttavia, a differenza delle regole previste per il reddito d’impresa, non si prevede alcuna esclusione per i beni di valore unitario inferiore a 50 euro. Pertanto, tali spese concorrono interamente al plafond deducibile.
Per gli omaggi destinati ai dipendenti o collaboratori, non esiste una disciplina specifica nel TUIR per i professionisti. Tuttavia, tali spese sono considerate integralmente deducibili ai sensi dell’art. 54 comma 1, analogamente a quanto previsto dall’art. 95 TUIR per i redditi d’impresa. Gli omaggi destinati ai dipendenti sono imponibili per il beneficiario, salvo rientrino nei limiti di esenzione previsti dall’art. 51 comma 3 TUIR: 258,23 euro ordinariamente, elevati a 1.000 euro per il 2024 o 2.000 euro nel caso di dipendenti con figli a carico.
Distinti saluti.
Padova, 29 novembre 2024