Anche per il 2025 le aliquote ENASARCO restano invariate, nella seguente misura:
AGENTI COSTITUITI IN FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALI
Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell’agente.
- Non vi è un minimale o un massimale, e il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell’effettivo pagamento delle provvigioni.
Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno.
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Aliquote a carico del mandante |
4,00% |
· 3,00% carico ditta. · 1,00% carico agente. |
Fino a € 13.000.000. |
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2,00% |
· 1,50% carico ditta. · 0,50% carico agente. |
Oltre € 13.000.001 e fino a € 20.000.000. |
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1,00% |
· 0,75% carico ditta. · 0,25% carico agente. |
Oltre € 20.000.001 e fino a € 26.000.000. |
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0,50% |
· 0,30% carico ditta. · 0,20% carico agente. |
Oltre € 26.000.001. |
AGENTI COSTITUITI IN FORMA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE
Il contributo previdenziale, dal 01.01.2025, è pari quindi al 17%.
- Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50% cad.).
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Dal 01 gennaio 2025 sono variati i minimali e massimale nelle seguenti misure:
AGENTE PLURIMANDATARIO
Massimale provvigionale € 30.057,00 per ciascun preponente (a cui corrisponde un contributo massimo di € 5.109,69).
Minimale contributivo € 507,00 per ciascun preponente (corrispondente a € 1206,75 per ogni trimestre).
AGENTE MONOMANDATARIO
Massimale provvigionale € 45.085,00 per ciascun proponente (a cui corrisponde un contributo massimo di € 7.664,45).
Minimale contributivo € 1.011,00 per ciascun preponente (corrispondente a € 252,75 per ogni trimestre).
GIOVANI AGENTI
Per i nuovi iscritti a partire dal 2025 non sono più operative le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023. Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.
Requisiti
- Iscritti per la rima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- Già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
- Non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
- Svolgano l’attività in forma individuale.
Durata
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi dell’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione o conferimento dell’incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Agevolazione contributiva
L’aliquota previdenziale agevolata è così determinata:
- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa attività 11% (anziché 17%);
- 2° anno solare 9% (anziché 17%);
- 3° anno solare 7% (anziché 17%).
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2025, le scadenze sono le seguenti:
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Trimestre |
Scadenza di versamento |
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1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2025) |
20 maggio 2025 |
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2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2025) |
20 agosto 2025 |
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3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2025) |
20 novembre 2025 |
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4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2025) |
20 febbraio 2026 |