Rimborso imposta sostitutiva su plusvalenze da criptoattività – Anno d’imposta 2023

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ pubblicata in data 30 aprile 2025, ha fornito un chiarimento di rilievo in materia di tassazione delle plusvalenze da criptoattività per le persone fisiche. In particolare, è stato precisato che la franchigia di 2.000 euro, originariamente introdotta con effetto dal 2024, risulta applicabile anche alle plusvalenze realizzate nell’anno 2023. Questo chiarimento si è reso necessario per sanare una divergenza interpretativa tra le istruzioni dei modelli Redditi 2023 e 2024, che qualificavano in modo difforme il limite di 2.000 euro: inizialmente come soglia (con tassazione sull’intero importo) e successivamente come franchigia (con tassazione solo sull’eccedenza).

A seguito di tale interpretazione, i contribuenti che nella dichiarazione 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023) hanno assoggettato a imposta sostitutiva del 26% l’intera plusvalenza realizzata, possono ora richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso. Si pensi, ad esempio, al caso di un contribuente che abbia dichiarato una plusvalenza di 3.000 euro, versando 780 euro (26% sull’intero importo). Con l’applicazione della franchigia, l’imposta effettivamente dovuta sarebbe stata di 260 euro (26% su 1.000 euro, ossia la parte eccedente i 2.000 euro), con una differenza rimborsabile pari a 520 euro.

La procedura di rimborso può essere avviata mediante la presentazione di un’istanza in carta semplice all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate. Tale istanza può essere presentata direttamente dal contribuente oppure per il tramite di un professionista abilitato, munito di apposita delega. Si segnala che, allo stato attuale, non è consentito l’utilizzo della dichiarazione integrativa a favore con compensazione tramite modello F24, in quanto le specifiche tecniche del modello Redditi 2024 non recepiscono la qualifica di “franchigia” per l’anno 2023.

Restano esclusi da tale possibilità i contribuenti che detengono le criptoattività nell’ambito del risparmio amministrato o gestito, poiché in tali regimi l’imposta sostitutiva è applicata a prescindere dall’ammontare della plusvalenza e non risulta pertanto alcun diritto al rimborso.

Circolare 24 -Rimborso imposta sostitutiva su plusvalenze da criptoattività – Anno d’imposta 2023