Transazione 4.0 al via la prenotazione

Dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025, apre la piattaforma GSE per prenotare il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 o privi di acconto entro fine 2024. Questo è quanto prevede il decreto direttoriale del 16 giugno 2025 pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy MIMIT. 

Si ricorda che la L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025 ha introdotto:

  • untetto massimo di spesa di 2.200 milioni di euro;
  • un ordine cronologico, da determinarsi secondo apposita comunicazione. (Cfr nostra circolare 25/2025).

Procedura di prenotazione del credito d’imposta

I soggetti interessati devono presentare, in via telematica al GSE, tre comunicazioni:

1) comunicazione preventiva, entro il 31.1.2026;

2) conferma dell’acconto, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva;

3) comunicazione di completamento, entro il 31.1.2026 per gli investimenti ultimati al 31.12.2025; entro il 31.7.2026 per quelli ultimati al 30.6.2026.

Le comunicazioni possono essere presentate a partire dalle ore 14 del 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile disponibile.

Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta prenotato ovvero dell’indisponibilità delle risorse.

  • Sono previsti due modalità:
  • per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025o privi di acconto entro fine 2024;
  • per le impreseche al 15 maggio 2025 hanno già comunicato – in via preventiva ovvero di completamento- , tramite il modello “vecchio” investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, che devono ripresentare il modello entro il 17 luglio 2025.

Procedura per investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 o privi di acconto entro fine 2024

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2026 e deve riportare le informazioni relative agli investimenti previsti e l’importo del credito d’imposta “prenotato”.

L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.

Nel caso di indisponibilità, anche parziale, delle risorse, le comunicazioni si intendono in ogni caso trasmesse. Le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

L’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento, entro trenta giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva.

  • Per i beni oggetto di leasing finanziarioil pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

Al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

Procedura per le imprese che hanno già comunicato gli investimenti al 15 maggio 2025

Le imprese che al 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del decreto direttoriale 15 maggio 2025) hanno già comunicato – in via preventiva ovvero di completamento- , tramite il modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa.

A tal fine, entro trenta giorni dal 17 giugno 2025 ovvero entro il 17 luglio 2025 le imprese devono trasmettere il nuovo modello di comunicazione in via preventiva.

Le imprese devono poi adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro trenta giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Le imprese che non si adeguano entro il 17 luglio 2025 devono presentare il nuovo modello di comunicazione, perdendo la priorità relativa alla comunicazione preventiva già trasmessa con il precedente modello di cui al decreto del 24 aprile 2024.

Ammontare del credito d’imposta

Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il 5° giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

L’Agenzia delle entrate trasmetterà al MIMIT l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Il credito d’imposta, visibile nel cassetto fiscale del contribuente, sarà utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle entrate.

L’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito per gli investimenti 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026) prevede il codice tributo “7077”, con il campo “anno di riferimento” valorizzato con l’anno di completamento degli investimenti (risoluzione n. 41/E dell’11.6.2025).

Investimenti esclusi dalla nuova procedura di prenotazione

Sono esclusi della nuova procedura di prenotazione:

– gli investimenti completati nel 2024;

– gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per tali investimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.

Per la compensazione del credito di imposta relativo a tali investimenti si continua a utilizzare il codice tributo “6936” (cfr. risoluzione n. 41/E 11.6.2025, n. 3/E del 13.6.2021 e a risoluzione n. 45/E del 26.7.2023)

Circolare 31 – Transizione 4.0 al via la prenotazione