Nessuna tracciabilità per le spese di trasferta all’estero

Ricordiamo che tutte le spese di vitto, alloggio, viaggio, taxi e NCC sostenute durante le trasferte da dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), dal 1° gennaio 2025, devono essere saldate con mezzi di pagamento tracciabili per evitare che tali spese diventino imponibili in busta paga per i lavoratori e per garantire la loro deducibilità ai fini fiscali per l’azienda (cfr. ns circolare n.10/2025).

  • Ora, è stato previsto che sono soggette all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini di cui sopra, solo le spese di trasferta sostenute in Italia (art. 1, comma 1, lett. b) del DL 84/2025).

Ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell’ambito di una trasferta all’estero potranno essere pagate anche in contanti.

La norma si applica anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché per i relativi rimborsi analitici.

Le disposizioni sopra descritte decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ovvero dal 1° gennaio 2025, per i soggetti “solari” (18 giugno 2025 per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024).

I documenti giustificativi di spesa devono sempre integrare le relative note spese, per rispettare i requisiti di inerenza, competenza e congruità.

Ad esempio, per le spese di taxi è stato chiarito che, ai fini della deducibilità, non è sufficiente la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico, ma è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo; risp. interpello n. 142/2024).

Circolare 33 – Nessuna tracciabilità spese trasferte all’estero-1