Inapplicabilità del reverse charge per l’installazione di impianti agrivoltaici su terreni agricoli

Con risposta a interpello n. 156 del 16 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di applicazione del meccanismo del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/72, in relazione agli impianti agrivoltaici installati su terreni agricoli.

Ricordiamo che il meccanismo dell’inversione contabile previsto dalla lett. a-ter) dell’art. 17 si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi relative a edifici, concernenti: pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento. La circolare AE n. 14/E/2015 aveva già specificato che la nozione di “edificio” va intesa come riferita ai fabbricati, siano essi ad uso abitativo o strumentale, inclusi quelli in corso di costruzione, e non all’intera categoria dei beni immobili.

Nel caso trattato dall’istanza, si chiedeva se l’installazione di un impianto agrivoltaico fosse soggetta a reverse charge. Tali impianti, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica, sono progettati per integrare produzione energetica e attività agricola/pastorale.

L’Agenzia ha ribadito quanto già indicato nella circolare n. 37/E/2015 e cioè che il reverse charge si applica solo agli impianti che presentano un nesso funzionale con un edificio, ossia ai sistemi: integrati o semi-integrati sugli edifici, oppure installati su aree pertinenziali al fabbricato (es. a terra in prossimità dell’edificio),
purché non accatastati come unità immobiliari autonome. Le centrali fotovoltaiche accatastate in categoria D/1 o D/10, invece, sono escluse in quanto non riconducibili ad edifici.

In conclusione l’Agenzia afferma che l’impianto agrivoltaico installato su terreno agricolo non presenta alcun nesso funzionale con un edificio, né può essere considerato parte integrante o servente dello stesso.
Di conseguenza l’installazione di tali impianti non rientra nel reverse charge, e si applica quindi il regime IVA ordinario.

Gli operatori e i committenti coinvolti in lavori di installazione di impianti agrivoltaici devono applicare il regime IVA ordinario in fattura, prestando particolare attenzione alla natura del terreno (agricolo o pertinenziale), alla classificazione catastale dell’impianto, all’eventuale collegamento con edifici esistenti.

Circolare 35 – Il fotovoltaico sui terreni