La commissione Bilancio del Senato sta discutendo diversi emendamenti che ridimensionano in modo significativo la misura prevista dal disegno di legge di bilancio che incide sulla tassazione dei dividendi distribuiti a società, imprenditori e società di persone.
Le modifiche attuate confermano il mantenimento della dividend exemption, che in base alla disciplina previgente consente una tassazione solo parziale dei dividendi.
In base al nuovo emendamento, l’esenzione continua ad applicarsi purché sia soddisfatta almeno una delle due condizioni alternative previste:
- una partecipazione diretta nel capitale pari almeno al 5%, oppure
- un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.
Per verificare la soglia del 5%, si tiene conto anche delle partecipazioni detenute indirettamente all’interno del medesimo gruppo, considerando l’eventuale demoltiplicazione derivante dalla catena partecipativa. Per gli strumenti finanziari e per i contratti di associazione in partecipazione non da lavoro, rileva esclusivamente la soglia di valore fiscale.
L’introduzione del limite di 500.000 euro risponde invece all’esigenza di salvaguardare le partecipazioni in società quotate, che spesso risultano inferiori alle soglie percentuali, ma comunque di importo rilevante, consentendo anche in tali casi l’applicazione della dividend exemption.
I nuovi requisiti per poter usufruire dalla tassazione ridotta dei dividendi si applicano alle distribuzioni di utili e riserve deliberate dal 1° gennaio 2026, anche se riguardano partecipazioni già possedute al 31 dicembre 2025.
Nuove modifiche poi introducono due ulteriori interventi di coordinamento.
- In primo luogo, le stesse condizioni previste per i dividendi vengono estese al regime di participation exemption sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
Ai fini della Pex bisogna rilevare il pacchetto effettivamente ceduto e il riferimento al valore fiscale esclude qualsiasi rilevanza di rivalutazioni o svalutazioni contabili che non incidano sul costo fiscalmente riconosciuto (articolo 110 Tuir), non le quote possedute.
La norma stabilisce che il raggiungimento di almeno una delle due condizioni per usufruire della Pex (unitamente agli altri quattro ordinari requisiti indicati nell’articolo 87 del Tuir) è richiesto solo per partecipazioni o strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti dal 1° gennaio 2026.
In presenza di partecipazioni che vengono prelevate da pacchetti in parte acquisiti ante e in parte post il 1° gennaio 2026, si considerano cedute per prime quelle acquisite in epoca meno recente (criterio FIFO).
- In secondo luogo, anche la ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società residenti in Stati UE o SEE viene subordinata al possesso di una partecipazione almeno pari al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
La soglia di valore fiscale (500.000€) assume particolare rilievo nei conferimenti di partecipazioni quotate in regime di realizzo controllato. Qualora ci sia un conferimento di partecipazioni inferiori al 5% con costo fiscale sotto la soglia, la società può rischiare di non poter beneficiare dell’esenzione sui dividendi deliberati a partire dal 2026.
Poiché il realizzo controllato consente di determinare liberamente il valore fiscale della partecipazione, è legittimo effettuare il conferimento ad un valore almeno pari a 500.000 euro, anche con emersione di plusvalenza tassata al 26%, al fine di garantire alla conferitaria l’accesso al regime di esenzione su dividendi e plusvalenze.
Tale comportamento non configura abuso del diritto, confermato dall’atto del MEF del 27 febbraio 2025.
Ai fini del calcolo degli acconti per il 2026, l’imposta del periodo precedente dovrà essere rideterminata applicando le nuove regole.
Circolare 59 – NUOVE SOGLIE PER LA DIVIDEND EXEMPTION E LA PARTICIPATION EXEMPTION