Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze il 13 dicembre ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale la modifica al tasso di interesse legale, diminuendo l’attuale 2% ad un 1,6% a partire dal 1° gennaio 2026.
È appunto il MEF che determina il tasso di interesse legale e può modificarne annualmente le disposizioni sulla base del:
- rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato (<12 mesi);
- tasso di inflazione registrato nell’anno.
Relativamente al ravvedimento operoso il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi e quindi al 2% fino al fine del 2025 e al 1,6% a partire dal 1° gennaio 2026 (non riguarda violazioni non associate a recupero imposte).
La modifica del tasso di interesse legale influisce anche in merito al costo delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza oppure conciliazione giudiziale.
La prassi sostiene però che il tasso rimanga invariato anche se si modifica per effetto degli appositi decreti ministeriali. Un piano già in essere nel 2025 rimane con gli interessi al 2% anche nel 2026.
Viceversa non ha alcun effetto la riduzione del tasso di interesse sui coefficienti per la determinazione dei valori delle rendite e del diritto di usufrutto. Infatti, a tali fini non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5% ancora oggi vigente (artt. 46 comma 5-ter del DPR 131/86 e 17 comma 1-ter del DLgs. 346/90).
1. Flash news – Modifica al ribasso del tasso di interesse legale