Il decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026), in vigore dal 12 agosto 2026, ha introdotto un ravvedimento speciale riservato ai contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027. La misura consente di definire le annualità dal 2020 al 2023 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, riducendo sensibilmente il rischio di accertamenti per i periodi coperti dalla sanatoria.
Con riferimento ai soggetti ammessi, l’art. 29 del decreto Omnibus riserva l’accesso al ravvedimento ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, entro il 31 ottobre 2026, rinnovano l’adesione al CPB disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, versando l’imposta sostitutiva secondo le modalità previste dalla norma. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il ravvedimento si applica con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascuna annualità interessata.
Quanto al calcolo, il ravvedimento riguarda esclusivamente le annualità dal 2020 al 2023, anche una sola di esse. La base imponibile è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il medesimo reddito incrementato di una percentuale variabile in funzione del punteggio ISA conseguito, secondo una logica premiale per cui maggiore è l’affidabilità fiscale, minore è l’incremento applicato. Lo stesso criterio si applica, ai fini IRAP, al valore della produzione netta. Mostriamo una tabella riassuntiva delle percentuali di incremento previste in base al punteggio ISA:
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Punteggio ISA |
Incremento base imponibile |
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Pari a 10 |
5% |
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Da 8 a meno di 10 |
10% |
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Da 6 a meno di 8 |
20% |
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Da 4 a meno di 6 |
30% |
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Da 3 a meno di 4 |
40% |
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Inferiore a 3 |
50% |
Sulla base imponibile così determinata si applica l’imposta sostitutiva, con aliquote pari al 10% per i contribuenti con ISA pari o superiore a 8, al 12% per ISA compreso tra 6 e 8 e al 15% per ISA inferiore a 6, mentre ai fini IRAP trova applicazione l’aliquota unica del 3,9%. Per le annualità 2020 e 2021, in considerazione della pandemia di Covid-19, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta per ciascuna annualità non può in ogni caso essere inferiore a 1.000 euro.
Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro che abbiano dichiarato, per almeno una delle annualità 2020-2023, una causa di esclusione dagli ISA legata alla pandemia, alla non normale attività o all’esercizio di più attività d’impresa (con ricavi delle attività secondarie superiori al 30% del totale), la base imponibile è determinata con un incremento fisso del 25% e l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 12,5% (3,9% ai fini IRAP), con riduzione del 30% per le sole cause connesse alla pandemia o alla non normale attività.
Quanto al versamento, il contribuente può scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione, dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, oppure la rateazione fino a un massimo di dieci rate mensili, maggiorate degli interessi legali dal 16 marzo 2027. Il ravvedimento si perfeziona solo con il pagamento di tutte le rate; il ritardo nel pagamento di una rata successiva alla prima, purché regolarizzato entro il termine della rata seguente, non comporta la decadenza dalla rateazione. In presenza di redditi imputati per trasparenza, il versamento può essere effettuato direttamente dalla società o dall’associazione. È infine determinante verificare, prima del pagamento, l’eventuale notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento ex art. 6-bis dello Statuto del contribuente o di un atto di recupero di crediti inesistenti: in tali casi il ravvedimento non si perfeziona.
Con riferimento agli effetti, il perfezionamento del ravvedimento preclude, per le annualità 2020-2023, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e quelle IVA di cui all’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Tale preclusione non opera in caso di decadenza dal CPB, di applicazione di misure cautelari o di rinvio a giudizio per reati tributari commessi nel quadriennio, di mancato perfezionamento per decadenza dalla rateizzazione, oppure di dichiarazione infedele delle cause di esclusione ISA.
Infine, l’art. 29, comma 17, del decreto Omnibus prevede, in deroga al divieto di proroga dei termini previsto dallo Statuto del contribuente, che i termini di decadenza relativi alle annualità oggetto di definizione siano prorogati fino al 31 dicembre 2029. Per tutti i contribuenti ISA che rinnovano il concordato, inoltre, i termini di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2026 sono differiti al 31 dicembre 2027.