Costi Black-list 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha, di fatto reintrodotto la disciplina fiscale sui costi black list già introdotta in passato dal Dlgs 147/2015 (in vigore solo per il 2015, poi abrogata dal 2016).

Per effetto di tale intervento legislativo, i costi derivanti da operazioni con soggetti “non cooperativi” ai fini fiscali:

  • che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court (senza, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);
  • i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.

Viene altresì reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

Decorrenza

Le nuove disposizioni entrano in vigore l’1.1.2023.

Per le imprese aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il primo periodo di imposta interessato è quindi il 2023 solare. Pertanto il primo modello redditi nel quale andranno indicati tali costi sarà modello redditi società di capitali 2024 anno d’imposta 2023.

Individuazione delle controparti estere interessate

I limiti in parola riguardano le spese e le altre componenti negative sostenute da imprese residenti in Italia e derivanti da operazioni intercorse con:

  • imprese” residenti o localizzate in Stati o territori “non cooperativi“;
  • professionisti” domiciliati negli stessi Stati o territori.

Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi”

Ai sensi del nuovo co. 9-bis dell’art. 110 del TUIR, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.


La lista, da ultimo aggiornata, ricomprende 1) Samoa americane; 2) Anguilla; 3) Bahamas; 4) Isole Vergini britanniche; 5) Costa Rica; 6) Figi; 7) Guam; 8) Isole Marshall; 9) Palau; 10) Panama; 11) Federazione russa; 12) Samoa; 13) Trinidad e Tobago; 14) Isole Turks e Caicos; 15) Isole Vergini degli Stati Uniti; 16) Vanuatu.

Deducibilità dei costi nel limite del valore normale

I costi derivanti dalle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati black list sono sempre deducibili (secondo le regole ordinarie) se non eccedono il valore normale, individuato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, in base al quale per valore normale deve intendersi il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Dimostrazione dell’effettivo interesse economico per i costi eccedenti il valore normale

Se il costo che deriva dall’effettuazione dell’operazione con la controparte black list eccede il valore normale, occorre dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione sottostante.
La norma stabilisce altresì che, in tutti i casi (che il costo ecceda o meno il valore normale), è necessario che l’operazione abbia avuto concreta esecuzione.

Effetti sanzionatori

Come già evidenziato in precedenza, i costi black list andranno indicati nella dichiarazione dei redditi indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

Nell’ipotesi di omessa o incompleta indicazione di tali costi nella dichiarazione, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 50mila.

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