Autofattura denuncia per operazioni UE

L’ art. 46, comma 5 del DL 331/93, prevede che, qualora a fronte di un acquisto  o di una prestazioni di servizi da soggetto UE, rilevanti nel territorio dello Stato, o di acquisto di beni già presenti nel territorio italiano, da fornitore UE,  il cessionario non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, oppure abbia ricevuto una fattura con importo inferiore, deve emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Entro tale termine, l’autofattura deve essere trasmessa allo SDI, con “tipo documento TD20”, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura il contribuente deve indicare come cedente, l’effettivo cedente/prestatore e come cessionario, se stesso.