Anche per il 2024 le aliquote ENASARCO restano invariate, nella seguente misura:
AGENTI COSTITUITI IN FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALI
Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell’agente.
- Non vi è un minimale o un massimale, e il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell’effettivo pagamento delle provvigioni.
Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno.
Aliquote a carico |
4,00% |
· 3,00% carico ditta. · 1,00% carico agente. |
Fino a € 13.000.000. |
2,00% |
· 1,50% carico ditta. · 0,50% carico agente. |
Oltre € 13.000.001 e fino a € 20.000.000. |
|
1,00% |
· 0,75% carico ditta. · 0,25% carico agente. |
Oltre € 20.000.001 e fino a € 26.000.000. |
|
0,50% |
· 0,30% carico ditta. · 0,20% carico agente. |
Oltre € 26.000.001. |
AGENTI COSTITUITI IN FORMA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE
Il contributo previdenziale, dal 1.01.2024, è pari quindi al 17%.
- Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50% cad.).
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Per l’anno d’imposta 2024 sono variati i minimali e massimale nelle seguenti misure:
AGENTE PLURIMANDATARIO
Massimale provvigionale € 29.818,00 per ciascun preponente (a cui corrisponde un contributo massimo di € 5.069,06).
Minimale contributivo € 502,00 per ciascun preponente (corrispondente a € 125,50 per ogni trimestre).
AGENTE MONOMANDATARIO
Massimale provvigionale € 44.727,00 per ciascun proponente (a cui corrisponde un contributo massimo di € 7.603,59).
Minimale contributivo € 1.002,00 per ciascun preponente (corrispondente a € 250,50 per ogni trimestre).
GIOVANI AGENTI
Per i nuovi iscritti a partire dal 2024 non sono più operative le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023. Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.
Requisiti
- Iscritti per la rima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- Già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
- Non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
- Svolgano l’attività in forma individuale.
Durata
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi dell’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione o conferimento dell’incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Agevolazione contributiva
L’aliquota previdenziale agevolata è così determinata:
- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa attività 11% (anziché 17%);
- 2° anno solare 9% (anziché 17%);
- 3° anno solare 7% (anziché 17%).
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2024, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre |
Scadenza di versamento |
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2024) |
20 maggio 2024 |
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2024) |
20 agosto 2024 |
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2024) |
20 novembre 2024 |
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024) |
20 febbraio 2025 |