MEZZI DI PAGAMENTO IDONEI PER LA DETRAIBILITA’ IVA SU CARBURANTI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 04.04.2018 il Provvedimento Prot. n. 73203/2018 che si pone, in particolare, l’obiettivo di definire i mezzi ritenuti idonei a provare l’avvenuto sostenimento della spesa per rifornimento di carburanti e lubrificanti per autotrazione, al fine di consentire la detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto.

La necessità di definire i mezzi ritenuti idonei dal Legislatore è da ricondursi alle novità introdotte dalla Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) che ha previsto, a decorrere dal 01 luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’Iva ed alla deducibilità del costo per gli acquisti di carburanti e lubrificanti destinati ad autotrazione.

Saranno considerati idonei a certificare l’avvenuto sostenimento della spesa i seguenti mezzi di pagamento:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non;
  • i vaglia cambiari e postali;
  • i pagamenti cosiddetti “elettronici” come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale o il bollettino postale;
  • le carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

I suddetti mezzi di pagamento oltre che ad essere considerati idonei al fine di consentire la detrazione dell’Iva sugli acquisti di carburante e lubrificante per autotrazione, sono considerati altrettanto idonei anche ai fini del riconoscimento della deducibilità del costo in sede di determinazione del reddito.

Lo stesso Provvedimento prevede inoltre che la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo saranno garantite anche nel caso di pagamenti che, sulla scorta di specifici accordi, avvengano in un momento diverso rispetto alla cessione, per esempio, in relazione a fornitore periodiche e continuative che prevedano il pagamento per mezzo di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (cosiddetti contratti di “netting”).

Si ricorda che le nuove modalità di pagamento “elettronico” dei rifornimenti di carburante e lubrificante per autotrazione consentirà di fatto di mandare in pensione la “carta carburante” e che tale disciplina si inserisce in un contesto più ampio che prevede per esempio l’obbligo, sempre a partire dal 01 luglio 2018 di emissione di fattura elettronica da parte dei benzinai.
L’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica è applicabile solo con riferimento ai rifornimenti effettuati a favore di soggetti privati consumatori.