Plusvalenza per le cessioni degli immobili oggetto di Superbonus 110%

Nella bozza della Finanziaria 2024 viene prevista, in caso di cessione di immobili riqualificati con il Superbonus 110%, una tassazione particolarmente onerosa senza la possibilità di considerare in diminuzione della base imponibile le spese sostenute per gli interventi agevolati. La plusvalenza sarà assoggettata ad un’imposta sostitutiva del 26%.

La disposizione si applica anche se i lavori sono stati eseguiti da soggetti diversi dal proprietario ovvero da un soggetto avente diritto all’agevolazione del superbonus.

Sono espressamente esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione
  • adibiti ad abitazione principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni / del periodo antecedente la cessione (se inferiore a 10 anni).

Sono previste nuove regole per le modalità di determinazione dei costi inerenti l’unità immobiliare ceduta sulla quale sono stati effettuati gli interventi con il superbonus, in particolare:

– se gli interventi sono conclusi da non più di 5 anni dall’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all’art. 121, DL n.34/2020 (sconto in fattura / cessione del credito);

– se gli interventi sono conclusi da più di 5 anni ma entro i 10 dall’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni.

Per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT.

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