Versamento minimo IVA

L’art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo della “Riforma Fiscale”, modificando gli artt. 1, comma 4, DPR n. 100/98 e 7, DPR n. 542/99 ha variato il limite del versamento minimo IVA da € 25,82 a € 100,00.

Al di sotto di tale limite, è possibile rinviare l’importo dovuto con  il versamento IVA mensile / trimestrale del periodo successivo.

E’ specificato, inoltre, che tale versamento va effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno in cui è sorto il debito al fine di assicurare un gettito all’Erario nell’anno di competenza.

Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni IVA dell’anno 2024.