Il 18 febbraio 2025, il Consiglio dell’Unione Europea ha confermato la lista delle 11 giurisdizioni considerate non cooperative ai fini fiscali.
L’elenco dei Paesi non collaborativi è composto dai seguenti Stati o territori: Anguilla, Federazione russa, Guam, Isole Fiji, Isole Vergini statunitensi, Palau, Panama, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago e Vanuatu.
È stato inoltre approvato l’allegato (Annex II) recante la lista delle giurisdizioni oggetto del processo di screening da parte dell’Unione Europea che comprende Antigua e Barbuda, Belize, Brunei, Eswatini, Isole Vergini britanniche , Seychelles, Turchia e Vietnam.
Ai rapporti con le 11 economie dell’elenco sopra citato si applicano le restrizioni previste dall’art.110, commi da 9-bis a 9-quimquies, del TUIR, ovvero che i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori domiciliati in Paesi o territori inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dalla Ue sono deducibili limitatamente al valore normale.
Tale disposizione può essere disapplicata qualora l’impresa italiana fornisca al Fisco la prova che le operazioni, oltre ad avere avuto concreta esecuzione, rispondano ad un effettivo interesse economico.
In ogni caso, i componenti reddituali derivanti da operazioni con fornitori black list dovranno essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 30.000.