Auto Aziendali ad uso promiscuo – Trattamento fiscale di ricariche domestiche e optional

L’Agenzia delle Entrate è recentemente tornata sul tema del trattamento fiscale delle auto aziendali concesse ai dipendenti ad uso promiscuo, fornendo importanti chiarimenti con le risposte a interpello n. 237/2025 e n. 233/2025.

In particolare, con riferimento alle ricariche elettriche, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la tabella ACI, utilizzata per determinare in via forfettaria il valore del fringe benefit, comprende già i costi di energia elettrica così come quelli relativi ai carburanti tradizionali (benzina, gasolio, GPL, metano). Ne consegue che la card fornita al dipendente per effettuare ricariche presso colonnine pubbliche non costituisce un ulteriore beneficio imponibile. Diverso è invece il caso delle ricariche effettuate presso l’abitazione del dipendente: qualora tali costi vengano rimborsati dal datore di lavoro, essi assumono rilevanza reddituale e sono da considerarsi a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente tassabile.

Un’analoga impostazione restrittiva è stata adottata in tema di optional dell’auto. È prassi che il dipendente, a proprie spese, richieda l’installazione di accessori o personalizzazioni (colore, allestimenti, pneumatici particolari). L’Agenzia ha precisato che le somme corrisposte dal lavoratore all’azienda per tali optional non possono in alcun modo ridurre l’importo del fringe benefit assoggettato a tassazione. Secondo le Entrate, infatti, la natura forfettaria della tabella ACI esclude qualsiasi rilevanza dei costi effettivamente sostenuti.

In sostanza, viene confermata una linea di interpretazione rigida e uniforme: il valore del fringe benefit, determinato forfettariamente sulla base della tabella ACI, non può essere abbattuto o ridotto da contributi del dipendente, né per quanto riguarda le ricariche domestiche né per le spese sostenute per optional sull’auto.

Circolare 43 Auto aziendali ad uso promiscuo – trattamento fiscale di ricariche domestiche e optional