Anche per il 2026 le aliquote ENASARCO restano invariate, nella seguente misura:
AGENTI COSTITUITI IN FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALI
Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell’agente.
- Non vi è un minimale o un massimale, e il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell’effettivo pagamento delle provvigioni.
Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno.
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Aliquote a carico |
4,00% |
· 3,00% carico ditta. · 1,00% carico agente. |
Fino a € 13.000.000. |
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2,00% |
· 1,50% carico ditta. · 0,50% carico agente. |
Oltre € 13.000.001 e fino a € 20.000.000. |
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1,00% |
· 0,75% carico ditta. · 0,25% carico agente. |
Oltre € 20.000.001 e fino a € 26.000.000. |
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0,50% |
· 0,30% carico ditta. · 0,20% carico agente. |
Oltre € 26.000.001. |
AGENTI COSTITUITI IN FORMA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE
Il contributo previdenziale, anche per il 2026, è pari quindi al 17%.
Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50% cad.).
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Dal 01 gennaio 2026 sono variati i minimali e massimale nelle seguenti misure:
AGENTE PLURIMANDATARIO
Massimale provvigionale € 30.478,00 per ciascun preponente (a cui corrisponde un contributo massimo di € 5.181,26).
Minimale contributivo € 515,00 per ciascun preponente (corrispondente a € 128,75 per ogni trimestre).
AGENTE MONOMANDATARIO
Massimale provvigionale € 45.717,00 per ciascun proponente (a cui corrisponde un contributo massimo di € 7.771,89).
Minimale contributivo € 1.026,00 per ciascun preponente (corrispondente a € 256,50 per ogni trimestre).
GIOVANI AGENTI
La misura agevolativa conosciuta come “Pacchetto nuovi giovani prevedeva aliquote ridotte per i nuovi iscritti nel triennio 2021-2023 (11% il 1° anno, 9% il 2° anno, 7% il 3° anno, anziché il 17%).
Tale beneficio era concesso per tre anni solari a decorrere dall’anno di prima iscrizione. Poiché la finestra operativa era limitata al triennio 2021-2023, l’agevolazione si è esaurita alla fine del 2025 e pertanto dal 1° gennaio 2026 i soggetti rimasti fuori dalla finestra sono soggetti all’aliquota piena.
Requisiti
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2026, le scadenze sono le seguenti:
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Trimestre |
Scadenza di versamento |
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1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2026) |
20 maggio 2026 |
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2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2026) |
20 agosto 2026 |
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3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2026) |
20 novembre 2026 |
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4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2026) |
20 febbraio 2027 |