È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale (D.L. 27 marzo 2026 n. 38), accompagnato da interventi normativi che incidono in modo significativo sulla fiscalità d’impresa e sulle scelte operative delle aziende.
Uno degli interventi più rilevanti riguarda il ripristino del regime ordinario di tassazione dei dividendi e delle partecipazioni. Viene infatti eliminata la stretta introdotta pochi mesi fa, tornando al meccanismo tradizionale che prevede l’esclusione del 95% dei dividendi percepiti dalle società e l’applicazione piena della participation exemption sulle plusvalenze.
Si tratta di un ritorno a un sistema più coerente con la logica della tassazione societaria, che consente di evitare fenomeni di doppia imposizione e restituisce maggiore flessibilità nella gestione delle partecipazioni e nelle operazioni straordinarie.
Un altro intervento di grande interesse riguarda l’iperammortamento, rispetto al quale viene eliminato il vincolo che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.
Questa modifica ha un impatto concreto sulle scelte di investimento, perché consente alle imprese di accedere all’agevolazione anche per beni acquistati da fornitori extra-UE, ampliando significativamente il perimetro delle opportunità. Rimane tuttavia una disciplina più restrittiva per gli impianti fotovoltaici, che continuano a richiedere specifici requisiti tecnici.
L’agevolazione continua a operare attraverso una maggiorazione fiscale del costo dei beni, con percentuali differenziate in funzione dell’ammontare degli investimenti.
Sempre in tema di incentivi, il decreto introduce una misura di carattere “compensativo” per le imprese che avevano presentato domanda per il piano Transizione 5.0 senza riuscire ad accedere al beneficio per esaurimento delle risorse.
A queste imprese viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, utilizzabile in compensazione entro la fine del 2026
Sul versante IVA, viene chiarito il nuovo criterio di determinazione della base imponibile nelle operazioni permutative. In linea con la normativa unionale, il riferimento non è più il valore normale dei beni scambiati, ma l’ammontare dei costi sostenuti.
Il decreto precisa che questa nuova modalità si applica ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, mentre per quelli precedenti continua a valere il criterio tradizionale.
Sempre nell’ottica di coordinamento delle nuove disposizioni, viene rinviata al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo amministrativo di 2 euro sulle spedizioni di beni di modico valore (inferiore a 150 euro) provenienti da Paesi extra-UE.
Il rinvio è motivato da esigenze tecniche legate all’adeguamento dei sistemi informatici, ma lascia anche spazio a possibili ulteriori interventi normativi sul tema, in particolare per il coordinamento con le future misure di livello europeo.
Un’ulteriore novità riguarda i soggetti che adottano i principi contabili internazionali. In caso di cessione d’azienda, il cosiddetto avviamento negativo (badwill) diventa imponibile, ma con la possibilità di distribuirne l’impatto fiscale in cinque esercizi.
Tra le misure di copertura, si segnala l’aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, che passa da 100 a 118 euro annui.