Determinazione del Fringe benefit per veicoli aziendali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 192 del 22 luglio 2025, è tornata a occuparsi del tema della determinazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, chiarendo i criteri applicabili alla luce della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e delle disposizioni transitorie introdotte dal DL 19/2025.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che, in assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina o di quella transitoria, la determinazione del fringe benefit dovrà avvenire sulla base del “valore normale” dell’uso extralavorativo, al netto dell’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

 Le tre discipline applicabili alla tassazione dei fringe benefit auto

A seconda del momento di immatricolazione, dell’ordine, della stipula del contratto e della data di assegnazione al dipendente, possono trovare applicazione tre diversi regimi fiscali:

Disciplina

Requisiti principali

Modalità di calcolo

Nuova disciplina

–   Veicolo immatricolato dal 1° gennaio 2025

– Contratto di uso promiscuo stipulato dal 1° gennaio 2025

– Assegnazione al dipendente dal 1° gennaio 2025

Tassazione su 50% del valore corrispondente a 15.000 km annui moltiplicati per il costo chilometrico ACI

Ridotto a 10% per veicoli elettrici e 20% per ibridi plug-in

Disciplina transitoria

–  Veicolo concesso in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025

– Oppure veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 e consegnato entro il 30 giugno 2025

Applicazione delle regole vigenti al 31 dicembre 2024 (benefit determinato secondo scaglioni CO₂ e Tabelle ACI)

Regime residuale: valore normale

– Veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 ma assegnato dopo il 30 giugno 2025

– Mancato rispetto dei requisiti per le altre due discipline

– Riassegnazione di veicoli già concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, se la nuova assegnazione avviene dal 1° luglio 2025

Tassazione basata sul valore normale dell’uso privato, al netto dell’utilizzo aziendale. Necessario documentare l’uso lavorativo per ridurre l’imponibile

 Suggerimenti operativi dello Studio

Per una corretta determinazione del valore normale e per prevenire possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, lo Studio consiglia di adottare le seguenti buone prassi operative:

  1. Registro delle percorrenze aziendali
    Si ritiene opportuno tenere un registro delle percorrenze aziendali, al fine di documentare l’effettivo utilizzo lavorativo del veicolo ed evitare, in caso di contestazioni, che il fringe benefit venga tassato sull’intero valore normale lordo, come accade per i veicoli concessi in uso esclusivamente privato.
  2. Misurazione per giornate di disponibilità
    Un’alternativa al criterio chilometrico può essere la misurazione per giornate di disponibilità all’uso privato, basata su un parametro oggettivo e verificabile. Ad esempio, è possibile distinguere le giornate lavorative da quelle di riposo, ferie, permessi o altre assenze, durante le quali l’auto resta comunque a disposizione del dipendente.

Circolare 45 Fringe benefit auto