Dal 1° giugno 2026 il carnet ATA è entrato nella sua fase di transizione digitale, con la progressiva sostituzione del tradizionale supporto cartaceo con la versione elettronica (eATA), al fine di ridurre gli oneri amministrativi e incrementare la tracciabilità delle movimentazioni doganali.
In merito alle finalità del documento, il carnet ATA resta lo strumento doganale per l’ammissione temporanea di merci all’estero con esonero da dazi e imposte, utilizzato per campioni commerciali, materiale professionale e merci destinate a fiere ed esposizioni. Il documento mantiene una validità massima di 12 mesi e non copre merci deperibili né destinate a trasformazione; il titolare resta responsabile dei diritti doganali in caso di mancata reimportazione.
Quanto alla tempistica della transizione, fino al 31 dicembre 2027 i supporti cartaceo e digitale potranno coesistere: i carnet emessi da giugno 2026 sono utilizzabili in entrambi i formati. Dal 1° gennaio 2028 il formato digitale diventerà l’unico ordinariamente utilizzabile. La prima fase coinvolge i 27 Stati membri dell’Unione europea, oltre a Norvegia, Svizzera e Regno Unito; le restanti Parti contraenti della Convenzione ATA di Istanbul entreranno progressivamente entro fine 2027, previa notifica della propria data di avvio digitale a Wco e Icc con cinque mesi di anticipo.
Le fasi della transizione sono sintetizzate nella tabella che segue:
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Adempimento |
Termine |
Note |
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Coesistenza cartaceo/digitale |
Dal 1° giugno 2026 al 31 dicembre 2027 |
Carnet utilizzabili in entrambi i formati |
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Adozione digitale esclusiva |
Dal 1° gennaio 2028 |
Il digitale diventa l’unico formato ordinario |
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Adesione Paesi extra-UE |
Entro fine 2027 |
Notifica a Wco e Icc con 5 mesi di anticipo |
Con riferimento al fondamento normativo, sul piano convenzionale l’art. 21a della Convenzione di Istanbul, in vigore dal 1° novembre 2014, autorizza lo svolgimento elettronico delle formalità relative all’ammissione temporanea. Sul piano unionale, l’art. 6 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) impone l’uso di sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra amministrazioni e operatori economici. Sul piano nazionale, la Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 14/D del 27 maggio 2026 fornisce i chiarimenti di prassi per la gestione della fase transitoria, unitamente alla documentazione tecnica pubblicata da Unioncamere.
Quanto alla procedura operativa, in Italia la richiesta dell’eATA avviene tramite la piattaforma Cert’O: la Camera di commercio competente rilascia Id e Pin con cui l’operatore scarica il carnet nel proprio wallet digitale (app o desktop). Il documento, protetto e crittografato, può essere condiviso con un rappresentante. In dogana, il titolare mostra un QR code o un codice di transazione; il funzionario doganale scansiona il codice, verifica le informazioni e convalida digitalmente la transazione, con notifica immediata al titolare. A differenza del cartaceo, che ammette correzioni manuali, la transazione digitale non è modificabile ma solo annullabile tramite apposito codice di cancellazione, con conseguente necessità di maggiore accuratezza in fase dichiarativa.